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mercoledì 19 ottobre 2022

COME RICHIEDERE AUSILI PER DISABILI E ANZIANI CON DISABILITA'

 LA PRESCRIZIONE DI AUSILI PER DISABILI

NOMENCLATORE

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Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro fasi: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità (DPCM 12 gennaio 2017) che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore.

La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è un momento estremamente delicato, che troppo spesso viene considerato un mero atto burocratico.

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Il medico deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.

La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità .

La prima prescrizione deve essere frutto di valutazione clinica attenta. E' necessario specificare l'indicazione dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo e devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto.

Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Il programma deve essere necessariamente verificato nel tempo.

Se l'ausilio prescritto dal medico non è presente negli elenchi del Nomenclatore viene detto RICONDUCIBILECosa significa?

bottone con scritto newASSISTENZA SANITARIA E AUSILI EROGATI DAL SSN: SCARICA LA GUIDA I NOSTRI DIRITTI


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sabato 14 gennaio 2017

ausili sanitari gratuiti come richiederli

ausili sanitari gratuiti come richiederli


Gli ausili e le protesi aiutano, in caso di malattia invalidante o handicap, a compiere il meglio possibile gli atti della vita quotidiana e a migliorare la qualità della vita (ad esempio: calzature ortopediche, stampelle, sedie a rotelle, materassini anti-decubito per persone allettate, pannoloni, letti ortopedici, deambulatori, ecc.).
Esiste un elenco completo degli ausili forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, detto Nomenclatore Tariffario, sul quale si possono avere informazioni presso gli Uffici Protesi della A.S.L. o presso negozi di ortopedia.
Inoltre, per chi naviga su internet, segnaliamo il sito: http://www.bte.it/guida/ Ausili/ausili00.htm che elenca una serie di ausili utili e fornisce parecchie informazioni su di essi e il modo di ottenerli.
Di seguito illustriamo come ottenere ausili da parte della ASL3. Bisogna tenere conto che non a tutti spettano e bisogna trovarsi in condizioni ben determinate per averne diritto. Così, a solo titolo di esempio, se una persona si rompe il femore e deve stare immobile a letto per 40 giorni, non ha diritto al materassino antidecubito gratuitamente dalla ASL, ma lo deve affittare o acquistare.

Chi ne ha diritto
(per i casi di interesse degli anziani)
• Invalidi civili, ciechi, sordomuti o che abbiano presentato domanda di invalidità civile;
• I laringectomizzati, i tracheotomizzati, gli amputati d’arto, le donne che abbiano subito una mastectomia, coloro che abbiano subito un intervento demolitore sull’occhio previa presentazione di certificazione medica;
• I ricoverati in una struttura sanitaria pubblica o privata che necessitano di protesi o ausili con carattere di urgenza (contemporaneamente alla fornitura deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità).

Come
a. 
Prima prescrizione
Bisogna presentare all’Ufficio Protesi dell’A.S.L. più vicino a casa propria i seguentidocumenti:
1. Richiesta su apposito modulo dello specialista di struttura pubblica (o convenzionata) competente per la malattia per cui si necessita dell’ausilio (ad esempio per un bastone tripode deve fare la richiesta un ortopedico), il cui modulo si può stampare dal sito della ASL3 www.asl3.liguria.it;
2. Fotocopia del certificato di Invalidità Civile o della domanda già presentata e protocollata (se è stata inviata per raccomandata a/r è sufficiente la ricevuta della stessa), con un certificato medico attestante la patologia invalidante e riportante la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita";
3. È inoltre consigliabile, una volta in possesso della prescrizione medica, farsi fare un preventivo di spesa presso un negozio di ortopedia convenzionato con la ASL da allegare.
Per quanto riguarda il materassino antidecubito, bisogna fare attenzione al fatto che nel modulo compaia l’indicazione di una patologia che obbliga all’allettamento. Questo importantissimo ausilio che previene la formazione delle piaghe da decubito non è dispensato dagli Uffici Protesi se si tratta di patologia passeggera, ma bisogna procurarselo altrimenti. Nota bene: per i pannoloni e gli altri ausili per l’incontinenza, non sempre è necessaria la prescrizione di uno specialista, ma può essere il medico di base a redigerla, se egli aderisce allo specifico progetto ASL, basta che nel modulo sia attestata l’incontinenza stabilizzata. Non occorre preventivo. La domanda va comunque presentata agli Uffici Protesi e redatta su specificomodulo.
Se l’Ufficio Protesi autorizza l’ausilio, per ottenere lo stesso la ASL può agire come segue:
• la ASL eroga direttamente l’ausilio, accordandosi con l’interessato per il ritiro o la consegna a domicilio (avvalendosi anche di cooperative o farmacie);
• la ASL non lo eroga direttamente, ma bisogna recarsi presso il negozio di ortopedia convenzionato che aveva redatto il preventivo e che fornirà direttamente l’ausilio.
In quest’ultimo caso, gli interessati, ottenuto l’ausilio dal fornitore autorizzato, devono, entro 10 giorni, presentarsi dal medico prescrittore per il collaudo. Il collaudo potrà essere eseguito a domicilio se l’invalido non è in grado di deambulare.
Se entro 20 giorni dalla consegna il fornitore non avrà ottenuto alcuna comunicazione, il collaudo si intenderà effettuato. Qualora l’ausilio non fosse rispondente all’ordine, la ditta fornitrice è invitata ad apportare le necessarie modifiche. In caso di ulteriori problemi è consigliabile contattare l’Ufficio Protesi che ha autorizzato la fornitura.
Nota bene: Sono esclusi dal collaudo i pannoloni e gli altri ausili monouso.

b. Rinnovo
Per il rinnovo del presidio è necessario attendere un certo arco di tempo che varia da ausilio ad ausilio (ad esempio, per la carrozzina manuale occorrono 7 anni). Comunque, i termini indicati possono essere abbreviati se la malattia della persona che si serve dell’ausilio si aggrava, o se il suo stato di salute si modifica, o in caso di guasto, di rottura non riparabile, o di logoramento, o di smarrimento dell’ausilio stesso.
In ogni caso, per un rinnovo anticipato è prevista una relazione del medico specialista che prescrive l’ausilio, che evidenzi il motivo della sostituzione. In caso di smarrimento o di guasto non riparabile, è necessaria anche una dichiarazione da parte di chi usa l’ausilio; ci si può avvalere del rinnovo anticipato per una sola volta (per esempio, nel caso della carrozzina, se si rompe dopo 2 anni di utilizzo, è sostituibile, ma se si rompe dopo altri 2 anni, non si può fare comunque una sostituzione finché non sono decorsi i 7 anni previsti).
Nel caso dei pannoloni e degli altri ausili per l’incontinenza (in particolare le traverse), se si evidenzia la necessità di averne in maggior quantità, occorre una relazione del medico di base che attesti l’aggravamento: in ogni caso non si può superare il numero di 120 pezzi al mese (in totale tra pannoloni e traverse).